Con una significativa sentenza il T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater (sentenza n. 2960 in data 13 febbraio 2024) si è pronunciato in merito al ricorso proposto da un partecipante al concorso pubblico per il reclutamento di 300 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 19 luglio 2022.
Il bando di concorso ha previsto lo svolgimento di una prova preselettiva con l’espressa elencazione delle materie che sarebbero state oggetto di esame.
Il ricorrente, a seguito della partecipazione al concorso in questione, ha conseguito un punteggio di poco inferiore a quello utile per l’accesso alle fasi successive.
Infatti, il partecipante al concorso ha appreso di aver conseguito un punteggio di 25,68 inferiore, pertanto, a quello utile per l’accesso alle fasi successive pari a 25,69 punti.
Avverso il provvedimento di esclusione l’interessato ha, pertanto, proposto ricorso innanzi al T.A.R. Lazio fondato principalmente sulla violazione dell’art. 7 del Bando di concorso con il quale l’amministrazione si era vincolata a sottoporre ai candidati quesiti relativi ad un preciso programma d’esame, indicando le seguenti materie: storia d’Italia dal 1861 ad oggi ed elementi di chimica; quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento; quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Il ricorrente ha esposto nel ricorso introduttivo che la prova preselettiva conteneva domande (quesiti nn. 37 e 38) non riconducibili alle materie d’esame indicate nel Bando di concorso e che uno dei quesiti era inficiato dal fatto che nessuna risposta era corretta.
In fase cautelare il T.A.R. Lazio – ritenendo i quesiti nn. 37 e 38 manifestamente estranei alle materie previste dal bando – ha accolto la domanda ed ha ammesso il ricorrente con riserva al prosieguo della procedura selettiva.
In esito al giudizio il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso, accertando definitivamente la violazione dell’art. 7 del Bando di concorso ove l’Amministrazione aveva chiaramente indicato le materie oggetto della prova selettiva, per cui risultava evidente che le materie di esame fossero esclusivamente quelle elencate nella disposizione del bando concorsuale.
Il Collegio è giunto a tale decisione richiamando il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui “Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l’accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’ amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva; di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione.”(T.A.R. Roma, Sez. II, 11 gennaio 2023, n. 441; in tal senso anche Consiglio di Stato, Sez. III, 07 aprile 2023, n. 3637, e Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148).
In ragione del predetto principio, con la sentenza in questione, il T.A.R. Lazio ha evidenziato che ove fosse possibile modificare le regole di gara “cristallizzate nella lex specialis” verrebbero pregiudicati i principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti e sarebbe compromesso il principio dell’autovincolo che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’Amministrazione si è vincolata.
Il Collegio ha, altresì, ribadito che le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego configurano un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile e non possono essere assoggettate ad “un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr. art. 12, co. 1, disp. prel. c.c.)”.
Di conseguenza, soltanto qualora il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole all’ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati.
Nel caso sottoposto all’esame del T.A.R. Lazio è stato statuito che due delle domande contenute nel test eseguito dal ricorrente non rientravano tra le materie indicate nel bando di concorso in quanto riguardavano la diversa disciplina della storia internazionale, non ricompresa nell’elenco delle materie espressamente indicate nel bando di concorso.
I Giudici hanno ritenuto di prescindere dall’esame della questione (ritenuta più opinabile) della riconducibilità alle materie di esame del terzo quesito, posto che dall’annullamento dello stesso il ricorrente non avrebbe tratto alcuna utilità aggiuntiva, considerato che l’annullamento degli altri due quesiti (per palese estraneità alle materie previste dal bando), con rideterminazione del punteggio conseguito, hanno consentito al ricorrente di raggiungere il punteggio utile ai fini dell’ammissione alle prove motorio- attitudinali.
Di conseguenza, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, con particolare riferimento all’esclusione di parte ricorrente dall’elenco dei candidati ammessi alle prove motorio-attitudinali e definitiva ammissione al prosieguo della procedura e stabilizzazione degli esiti delle successive prove cui il ricorrente è stato sottoposto a seguito della decisione assunta in sede cautelare (cfr. Tar Lazio, Sez. III-bis,12 febbraio 2022, n. 1762).