Di recente, i Giudici del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia (con sentenza n. 192/2024 in data 28.5.2024) si sono pronunciati sul ricorso proposto da un graduato dell’Esercito Italiano avverso il Decreto del Ministero della Difesa con cui è stata negata l’interdipendenza tra una patologia sofferta e quelle già riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Viene fatto riferimento all’istituto della interdipendenza (in materia di causa di servizio) qualora un soggetto venga colpito da un’infermità che possa ricollegarsi ad una precedente già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Sussiste interdipendenza quando una infermità dipende da causa di servizio in quanto, a sua volta, dipenda da altra infermità precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio. L’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio in quanto “interdipendente” non costituisce un “aggravamento” dell’infermità precedentemente riconosciuta, bensì costituisce una “nuova infermità”.
Il riconoscimento del nesso di interdipendenza tra infermità diverse viene valutato e deciso dall’Amministrazione competente a seguito di specifica istanza dell’interessato e dà luogo, in caso positivo, ad un nuovo e più favorevole riconoscimento di categoria.
Nella fattispecie decisa da T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, nel corso del servizio prestato dal ricorrente (attività manutentive da effettuarsi a bordo di un veicolo corazzato da combattimento), un estintore improvvisamente si era attivato, esplodendo durante la sostituzione degli estintori di bordo.
Al ricorrente venivano diagnosticate due patologie poi riconosciute dipendenti da causa di servizio, con compilazione del “Modello ML/C” ai sensi dell’art. 1880 C.O.M. (D.Lgs. n. 66/2010).
Tale norma disciplina, infatti, la procedura semplificata che può trovare applicazione in caso di lesioni traumatiche che abbiano i caratteri dell’infortunio per causa violenta; si tratta di una procedura che viene attivata direttamente dall’Amministrazione di appartenenza tramite la compilazione del “Modello C” e prevede che il giudizio (in merito alla sussistenza e prevede che il giudizio (in merito alla sussistenza o meno della dipendenza da causa di servizio) sia reso dal Direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all’articolo 195 sempre del Cod. Ord. Mil. L’art. 195 del C.O.M., rubricato Strutture sanitarie interforze.
Successivamente, il ricorrente chiedeva di essere sottoposto a visita medico collegiale diretta ad accertare l’ascrivibilità delle infermità in relazione alle quali era già stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e con separata istanza il riconoscimento come interdipendente da causa di servizio anche di un’ulteriore infermità.
Nell’accogliere il ricorso il T.A.R. ha ritenuto che il parere del Comitato di Verifica (posto a sostegno del diniego del riconoscimento della interdipendenza da causa di servizio) fosse viziato in quanto la motivazione resa dal CVC risultava apodittica e non offriva contezza delle ragioni per cui si escludeva il nesso eziopatogenico.
Infatti, come ben evidenziato nella pronuncia in esame, il Comitato era rimasto silente sul punto, limitandosi ad utilizzare formule di stile prive di effettivo contenuto motivazionale senza rendere intellegibili le ragioni per cui dovrebbe escludersi qualsivoglia correlazione tra l’ulteriore patologia e le altre infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Si legge, in particolare, in tale sentenza: “Il CVC ha trascurato, in definitiva, di prendere compiutamente in considerazione la tipologia dell’incidente occorso, le conseguenze da esso derivate ed eventuali elementi deponenti per la concreta correlazione eziopatogenica tra patologie sofferte. Ha escluso, infatti, il nesso di interdipendenza eziologica, senza, pur tuttavia, effettuare una congrua valutazione clinica ed anamnestica del ricorrente”.
Di contro, il T.A.R. ha evidenziato come il ricorrente avesse, per converso, offerto convincente evidenza della sua potenziale sussistenza.
Di conseguenza, il Collegio – pur non intendendo mettere in discussione la ritenuta “variegata e qualificatissima” estrazione tecnico -professionale dei componenti del Comitato di Verifica e l’istruttoria esperita – non ha potuto esimersi dal rilevare il difetto e, comunque, l’irragionevolezza motivazionale che affligge il parere negativo espresso dal Comitato di Verifica posto a sostegno del provvedimento con cui è stato nenegato al ricorrente il riconoscimento della interdipendenza tra patologie sofferte ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della conseguente liquidazione del beneficio dell’equo indennizzo.
Pertanto, è stato annullato il Decreto impugnato ed il presupposto parere del CVCS, con conseguente obbligo per il Ministero intimato (e per il Comitato di verifica) di pronunciarsi nuovamente sull’istanza del ricorrente, conformando la propria attività ai principi dettati dalla decisione.
SENTENZA TAR FRIULI VENEZIA GIULIA QUESTIONE INTERDIPENDENZA e MODELLO C