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In merito al riconoscimento dell’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall’art. 3 della Legge n. 206/2004 a favore delle vittime del dovere.

Una recentissima sentenza del Tribunale di ROMA, III Sezione Lavoro (n. 8507/2024 in data 22.7.2024), in un giudizio patrocinato dallo Studio legale degli Avv.ti CAVAGNETTO-MALANOT, ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente (figlio di vittima del dovere) al beneficio dell’incremento figurativo decennale di versamenti contributivi utili ad aumentare, per pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equiparato come previsto dall’art. 3 della Legge n. 206/2004.

Il Tribunale in primo luogo si è pronunciato in merito alla legittimazione passiva del Ministero dell’Interno con riferimento alla domanda di accertamento da parte dell’interessato della sussistenza del diritto al riconoscimento del beneficio richiesto, ritenendo l’Amministrazione di appartenenza legittimata passivamente a contraddire in ordine a tutte le domande che sul riconoscimento dello status di vittima del dovere siano fondate.

Nel merito il Tribunale di Roma, ripercorrendo i motivi di ricorso, ha dato atto che la ratio evolutiva dei provvedimenti legislativi emanati per aiutare le vittime di attentati terroristici, di stragi e di atti di criminalità organizzata, si è modulata, a partire dalla legislazione emergenziale adottata in conseguenza di eventi stragistici di particolare rilevanza verificatisi in Italia dagli anni ’80 (v. L.466/1980: “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”), secondo una linea di tendenziale e progressiva estensione, mirata a coinvolgere nelle speciali tutele anche le “vittime del dovere”.

Sempre nella parte motiva il Tribunale ha precisato quanto segue: “Sennonché, in altri casi, la stessa Corte, dopo avere evidenziato l’esistenza nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le categorie delle vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, quale del resto enunciato dalla stessa L. n. 266/2005, come obiettivo postosi dal legislatore, ha affermato come non si giustifichi una diversità di trattamento nel caso di riconoscimento di determinati benefici, per cui la Corte ha affermato l’equiparazione dell’ammontare dell’assegno vitalizio mensile a quello dell’analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo e in conformità al principio di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cost., come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria (Cass. civ., SS.UU., 27 marzo 2017, n. 7761, Cass. n. 15328/2016). Inoltre, sono conformi gli orientamenti espressi nelle pronunce giurisprudenziali di merito (Trib. Padova, Sent. 209/2023; id. Sent. n. 434/2021 pubbl. il 20/09/2021; Trib. Vicenza, Sentenza n. 13/2022 pubbl. il 18/01/2022; Tribunale Napoli Nord Sent. n. 1640/2023; Tribunale Cassino sez. III,16/10/2019, n.728; Corte Appello Ancona Sent. n. 330/23 del 10.11.23), allegate anche dal ricorrente e da intendersi qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c.”.

Il Tribunale ha, inoltre, statuito che sulla base della lettura combinata delle disposizioni normative evocate e avuto riguardo al dichiarato intento di cui alla legge n. 266 del 2005 di procedere all’equiparazione del regime giuridico delle vittime del dovere a quello dettato per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, il beneficio contemplato dall’art. 3, comma 1, della legge n. 206 del 2004, cit., debba essere riconosciuto anche alle vittime del dovere e loro superstiti.

La sentenza, inoltre, nella parte finale risulta particolarmente innovativa in quanto è giunta a concludere che:Non si tratta, dunque, di riconoscere un beneficio al di fuori dei casi in cui è previsto dalla legge, bensì di riconoscere che la stessa legge n. 266/2005, come attuata dal regolamento sopra citato, costituisce la fonte dell’estensione anche alle vittime del dovere e loro superstiti del beneficio in questione”.

Tribunale di Roma 8507 2024