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Alessandra Cavagnetto

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Avv. Alessandra Cavagnetto

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La giurisprudenza è oramai consolidata nel riconoscere l’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo del TFS anche a chi ha cessato il servizio a domanda, qualora in possesso dei requisiti previsti ex lege.

Il T.A.R. Lazio (con la recente sentenza n. 276/2025 in data 8 gennaio 2025) si è nuovamente pronunciato ribadendo l’orientamento giurisprudenziale oramai consolidato del Consiglio di Stato e del T.A.R. che riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.l. n. 387/1987 ed art. 21 della Legge n. 232/1990 anche in caso di richiedenti andati in pensione a domanda ed in possesso dei requisiti previsti ex lege (35 anni di servizio ed un’età anagrafica di almeno 55 anni).

Si trattava, nella fattispecie decisa dal T.A.R. Lazio, di appartenenti all’Arma dei Carabinieri andati in pensione a domanda ad un’età di almeno 55 anni, avendo espletato oltre 35 anni di servizio che richiedevano l’accertamento del diritto a godere del beneficio dei sei scatti stipendiali, con conseguente richiesta di condanna dell’Amministrazione alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali, con richiesta di rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi fino al soddisfo.

Il Collegio, richiamata la normativa applicabile in materia, ha chiaramente precisato che la lettura combinata delle disposizioni normative permette di ritenere che l’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 debba trovare applicazione, oltreché nei confronti del personale della Polizia di Stato, anche nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quale certamente è l’Arma dei Carabinieri.

Il T.A.R. Lazio ha, quindi, nuovamente sancito diversi principi.

In primis, secondo la pronuncia in questione – condividendo in toto l’orientamento del Consiglio di Stato – il termine previsto dal secondo periodo del secondo comma dell’art. 6 bis del Decreto Legge n. 387/1987 non è perentorio e la norma non ricollega al suo superamento alcuna decadenza.

Inoltre, il Collegio – disattendendo l’eccezione di prescrizione formulata dall’INPS costituendosi in giudizio –  ha osservato che “La data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, c.d. applicazione dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del TFS, coincide con quella di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto”(Cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 dicembre 2023 n. 10559; T.A.R. Campania, Sez.VI, 30 aprile 2024, n. 2875).

Infine, in merito alla richiesta di condanna dell’INPS alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, il T.A.R. Lazio ha statuito che “Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6,della legge n. 412/1991 e dell’art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass.civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624)”.

In conclusione, il T.A.R. Lazio ha ritenuto fondato il ricorso e, pertanto, lo ha accolto, con conseguente dichiarazione del diritto dei ricorrenti ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, e con il correlativo obbligo da parte dell’Inps di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.

SENTENZA SEI SCATTI STIPENDIALI