Con ordinanza interlocutoria n. 31266 in data 06/12/2024 la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, ossia se appartenga alla giurisdizione del Giudice Ordinario la controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno da ritardata conclusione del procedimento volto al riconoscimento in Italia di titolo professionale abilitante all’esercizio dell’insegnamento conseguito all’estero, nell’ipotesi in cui in tale procedimento – che di per sé ha efficacia meramente dichiarativa, in quanto diretto ad accertare stati o qualità già esistenti nella sfera giuridica soggettiva del richiedente – la Pubblica Amministrazione si sia avvalsa del potere di imporre un tirocinio formativo al cui positivo superamento è stato subordinato il riconoscimento del titolo.
Secondo il Collegio il ricorso non prospetta una questione propriamente attinente al rapporto di pubblico impiego. La domanda proposta attiene, infatti, al risarcimento del danno da ritardata conclusione del procedimento amministrativo. La fattispecie, secondo la Corte, non è dunque assimilabile alla tardiva costituzione del rapporto di impiego, che si realizza quando l’aspirante all’assunzione sia in possesso dei titoli che non vengono correttamente valutati, né può trovare applicazione la regola di riparto della giurisdizione fissata dall’art. 63 del D.lgs. n. 165/2001.
Nel caso concreto la tardività della assunzione è stata prospettata solo come conseguenza dannosa del comportamento contra ius dedotto in giudizio, ossia il ritardo colpevole della pubblica amministrazione nella definizione del procedimento di riconoscimento del titolo straniero.
Precisa la Corte che sulla base del criterio del petitum sostanziale occorre verificare l’estensibilità o meno alla fattispecie dei principi affermati con riferimento alla responsabilità che sorge in capo alla pubblica amministrazione ex art. 2 bis della legge n. 241/1990.
Come evidenziato da Cass. S.U. n. 3755/2024 la cognizione sulla domanda risarcitoria del privato per i danni causati dalla mancata adozione di atti che avrebbero dovuti essere emanati da parte dell’autorità amministrativa competente spetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, poiché si risolve nella contestazione circa l’omesso o cattivo esercizio di un dato potere da parte dell’Amministrazione, donde la posizione giuridica soggettiva del danneggiato è costituita dall’interesse legittimo al corretto esercizio di tale potere (Cass. S.U. n. 10095/2015; Cass. S.U. n. 21678/2021).
Sussiste per converso la giurisdizione del Giudice Ordinario nell’ipotesi di responsabilità civile della P.A. per lesione del legittimo affidamento del privato da contatto sociale “qualificato”.
In particolare, appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la Pubblica Amministrazione debba esercitare un’attività vincolata. Il Collegio prosegue sancendo che pur rilevando il principio secondo cui il riconoscimento in Italia del titolo professionale abilitante all’esercizio dell’insegnamento abbia efficacia meramente dichiarativa, con l’effetto giuridico non già di creare ex novo, e quindi ex nunc, il titolo di studio dichiarato equivalente ad uno di quelli esistenti all’interno dell’ordinamento italiano, bensì di imporre alla Pubblica Amministrazione procedente di considerare la perfetta equivalenza nell’ambito del procedimento concorsuale, assumendone per certi l’enunciato, la titolarità esula e il dies a quo del conseguimento, il Collegio osserva che nel caso di specie la P.A. si è avvalsa del potere di imporre un tirocinio formativo al cui positivo superamento è stato subordinato il riconoscimento.
La Corte, quindi, in ragione della novità della questione, ha rimesso la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Corte di Cassazione Sez Lavoro (riconoscimento titolo straniero)