Il Tar Veneto (con la sentenza n. 292/2023) ha accertato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal ricorrente, aderendo alla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, consolidatasi negli ultimi anni, secondo cui la mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra l’operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l’insorgenza di specifiche patologie tumorali non impedisca il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica ben può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici. In altre parole, in presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in uno dei sopra indicati teatri operativi), la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata salvo che l’Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere dell’infermità.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria la normativa prevede una sorta di inversione dell’onere della prova, per cui – accertata la presenza del militare nelle aree inquinate – è l’Amministrazione tenuta a dimostrare in negativo che gli elementi nocivi presenti nelle zone di guerra non abbiano determinato l’insorgere della patologia o, in positivo, che la patologia dipenda da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma, esclusiva e determinate efficacia causale per l’insorgere dell’infermità.