Il Consiglio di Stato – con una recente ed interessante pronuncia (Cons. Stato, 3 aprile 2023, n. 3422) resa in tema di diniego di condono edilizio relativo a un prefabbricato provvisorio in legno a uso deposito sci in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – si è pronunciata sul concetto di “pertinenza urbanistica”.
Infatti, l’art. 2 della L.R. Lombardia n. 31/2004 prevede che: “Fatti salvi gli ampliamenti entro i limiti massimi del 20 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, di 500 metri cubi, non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive relative a nuove costruzioni, residenziali e non, qualora realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L’esclusione non opera per le strutture pertinenziali degli edifici prive di funzionalità autonoma”.
A parere dell’appellante (privato proprietario) il manufatto in questione aveva carattere pertinenziale, con conseguente sanabilità dell’abuso.
Il Consiglio Stato ha, innanzitutto, statuito che il concetto di pertinenza urbanistica è diverso e più ristretto rispetto alla corrispondente nozione civilistica di pertinenza e si identifica con il manufatto di modeste dimensioni, con funzioni soltanto accessorie dell’edificio principale, coessenziale quindi ad esso e privo di autonomo valore di mercato, come già in precedenza stabilito dallo Stesso Consiglio di Stato (con la sentenza n. 4181/2022).
A parere del Consiglio di Stato “La pertinenza urbanistico-edilizia deve essere preordinata a un’esigenza effettiva dell’edificio principale, al cui servizio deve essere posta in via funzionale e oggettiva. Il manufatto non deve altresì possedere un autonomo valore di mercato, nel senso che il suo volume non deve consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede. (Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 406; Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2015)”.
Nella fattispecie in questione si trattava, a parere del Collegio, non di un ampliamento di un fabbricato precedente né poteva essere considerato pertinenza, non essendo appunto servente ad alcun altro immobile ma semplicemente adiacente e al servizio di una pista da sci, che non è idonea a configurarsi come immobile principale in rapporto di pertinenzialità.
A parere del Consiglio di Stato, pertanto, l’immobile in questione si pone, infatti, come avente rilevanza autonoma, sia funzionale, sia di destinazione, sia, infine, in termini di immobile avente un suo distinto valore di mercato.
Dal che, l’impossibilità di applicare, come invece sostenuto dal privato interessato, l’eccezione di cui al all’art. 2 della L.R. Lombardia 31/2004, con conseguente legittimità del provvedimento del Comune di diniego del condono edilizio.
Consiglio di Stato n. 3422 2023