Con ordinanza interlocutoria n. 9956 del 13.4.2023 la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo rilevante e non manifestatamente infondata, in relazione agli artt. 3, comma2, all’art. 42, comma 2 e all’art. 53, comma1 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.lgs. m. 23/2011 (nella sua formulazione originaria) nella parte in cui non prevede l’esenzione del pagamento dell’IMU nell’ipotesi di occupazione abusiva dell’immobile che non possa essere liberato pur in presenza di denuncia agli organi istituzionali preposti.
La Corte di Cassazione si sofferma sulla circostanza che risulti irragionevole che il proprietario di un immobile, occupato abusivamente per causa non dipendente dalla sua volontà e privo di strumenti di tutela giuridica per recuperarne il possesso, debba subire una tassazione integrale.
Di conseguenza la Suprema Corte ritiene che la tassazione degli immobili occupati abusivamente, e non «sgomberabili», in capo ai soggetti passivi IMU ponga dubbi di compatibilità costituzionale anche con l’art. 42, secondo comma, Cost. e, peraltro, con l’art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, i quali garantiscono e tutelano la proprietà privata.
Infatti, nella parte motiva dell’ordinanza, ben viene evidenziato il principio secondo cui: “un’occupazione abusiva comporta l’esercizio di azioni a tutela della proprietà o del possesso cui si accompagna l’intervento della Pubblica amministrazione volto allo «sgombero» dell’immobile, ma se l’intervento dell’Autorità non risulta essere risolutivo, con conseguente permanenza dello stato di illiceità, ed il diritto di proprietà non riceve tutela da parte dell’amministrazione pubblica, quest’ultima ritrarrebbe un vantaggio, rappresentato dalla riscossione di un tributo, in virtù di una situazione illecita da essa «tollerata» a detrimento del diritto di proprietà del contribuente”.