Il Consiglio di Stato, richiamando altre pronunce, ha di recente stabilito (sentenza n. 4841 2023) che l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della Legge n. 86/2001 (prevista in favore del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza) competa solamente qualora il movimento sia disposto per esigenze di servizio dell’Amministrazione ed in tutte le ipotesi in cui il trasferimento del militare prescinda dalla sua volontà ed appaia il risultato di una determinazione autoritativa dell’amministrazione militare, a prescindere dalla domanda dell’interessato.
La vicenda esaminata dal Consiglio di Stato riguardava un Ispettore della Polizia di Stato che era stato trasferito a causa della condizione di incompatibilità ambientale elettorale, ossia derivante dalla sua elezione a Consigliere Comunale ex art. 53 Dpr n. 335/1982 (che prevede il divieto per il dipendente di prestare servizio per tre anni nell’ambito della circoscrizione nella quale si è presentato candidato).
Successivamente, l’Ispettore – a seguito di ricorso proposto avverso il trasferimento in quanto la sede individuata dall’Amministrazione non era quella più vicina – era stato riassegnato alla sua sede originaria (nonché luogo di residenza) in esecuzione della sentenza che aveva annullato il predetto trasferimento.
A parere del ricorrente il rientro alla precedente assegnazione non costituiva frutto di una propria domanda e doveva pertanto essere qualificato come formale trasferimento di autorità, con conseguente diritto alla relativa indennità di trasferimento ex art. 1 della Legge n. 86/2001.
Il Tar Calabria rigettava il ricorso dell’Ispettore, ritenendo la riassegnazione non funzionale ad esigenze operative dell’Amministrazione, ma una semplice esecuzione della decisione di annullamento del Giudice Amministrativo.
Il Consiglio di Stato, rigettando l’appello proposto dall’Ispettore, ha confermato la pronuncia di primo grado del Tar per la Calabria, ribadendo il principio secondo cui l’indennità di trasferimento compete allorché il movimento sia disposto per esigenze del servizio dell’Amministrazione, cosa che non ricorre nel caso di trasferimento per incompatibilità posto che l’evenienza che ha determinato una necessità operativa dell’Amministrazione prescinde totalmente dalla presenza di esigenze di servizio e si radica invece in una disposizione legislativa che ha imposto all’Amministrazione un atto di mobilità.
In altri termini, a parere del Consiglio di Stato, l’indennità in questione è prevista solamente quando il trasferimento sia disposto per esigenze del servizio autonomamente valutate dall’Amministrazione, mentre nel caso in esame si è trattato di una semplice riassegnazione presso l’originaria sede di servizio in esecuzione di una sentenza del Tar, fra l’altro intervenuta al cessare delle ragioni di incompatibilità per motivi elettorali.