1) L’aspettativa per motivi privati è disciplinata dall’art. 901 del Dlgs. 66/2010 il quale prevede che l’aspettativa sia disposta a domanda motivata dall’interessato, sia subordinata alle esigenze di servizio, non possa avere durata inferiore a quattro mesi e non possa eccedere il periodo continuativo di un anno.
Il militare che è già stato in aspettativa per motivi privati non può essere ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.
Ai sensi della norma in questione al militare in aspettativa non compete lo stipendio o altro assegno ed il periodo trascorso in aspettativa non è computato ai fini del trattamento di quiescenza.
2) L’aspettativa per infermità temporanea è disciplinata dall’art. 905 del Dlgs. 66/2010.
Il successivo art. 912 stabilisce i termini di durata dell’aspettativa prescrivendo che i periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall’una all’altra aspettativa.
La posizione di aspettativa non esonera dagli obblighi connessi allo stato di militare; tra questi, come precisato dall’art. 894 del Dlgs. n. 66 /2010 esiste quello per cui “La professione di militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali”.
Gli artt. 18 e 19 della Legge n. 183/2010 prevedono per i dipendenti pubblici (ivi compresi i militari) la possibilità di chiedere un periodo di aspettativa della durata di un anno (senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio) anche per avviare attività professionale ed imprenditoriale.
Anche in tal caso l’aspettativa è concessa dall’Amministrazione tenendo conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato.
Sulla base del dettato normativo sussiste, pertanto, sempre una discrezionalità dell’Amministrazione nell’accogliere la richiesta dell’aspettativa.
3) ASPETTATIVA ex art. 756 del D.Lgs. n. 66/2010: tale norma prevede che il medico militare in servizio permanente, iscritto ai corsi di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni, riservati ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio professionale, per il conseguimento del relativo diploma, necessario per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale, sia collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni. La finalità del predetto articolo è quella di favorire, in primo luogo, la crescita professionale del richiedente e, pertanto, l’unico limite al quale subordinare la collocazione in aspettativa sono le “esigenze di servizio”. In merito si segnala una significativa pronuncia del T.A.R. Puglia secondo cui: “….il positivo apprezzamento in ordine all’utilità dal punto di vista sanitario che il corso di formazione per cui è causa ha per le FF.AA. non appare revocabile in dubbio alla luce del chiaro disposto di cui all’art. 756 del D. Lgs. 66/2010 che individua nelle esigenze di servizio l’unico limite al quale eventualmente subordinare la decisione di collocare un Ufficiale Medico in aspettativa senza assegni per la frequenza del corso in questione, così lasciando chiaramente intendere che la finalità precipua della norma è quella di favorire la crescita professionale del militare richiedente” (cfr. T.A.R. Puglia, Sez. II, ordinanza cautelare n. 396/2017). Ed ancora con l’ordinanza n. 225/2017 ha precisato: “ …. l’eventuale diniego della richiesta aspettativa soggiace ad un onere motivazionale particolarmente stringente che non può ritenersi soddisfatto attraverso un mero calcolo aritmetico relativo al “numero di Ufficiali medici effettivamente impiegabile nei compiti d’Istituto” e che, viceversa, impone di dare compiutamente conto delle oggettive ragioni di incompatibilità del richiesto collocamento in aspettativa con le esigenze operative della P.A…..”.
Ai sensi dell’art. 1506, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 al personale militare sono riconosciuti “il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corso di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero, di cui all’art. 6, comma 7 della Legge n. 398/1989 e successive modificazioni”. In base a tale articolo viene, pertanto, concesso il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento.