La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 32198/2021 in data 6.7.2021/5.11.2021, si è pronunciata su una questione di particolare importanza in tema di assegno divorzile, affermando il seguente principio di diritto:
“L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.”