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Attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo del TFS (diritto ribadito da una recente sentenza n. 877/2024 del Tar Brescia in data 31.10.2024).

Il Tar Brescia, con una recentissima sentenza (n. 877/2024) pronunciata in data 31 ottobre 2024 in un giudizio patrocinato dagli Avv.ti CAVAGNETTO e MALANOT, ha accertato il diritto del ricorrente (appartenente all’Arma dei Carabinieri) di percepire i benefici economici normativamente contemplati all’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, condannando l’I.N.P.S. a provvedere alla rideterminazione, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.

Il Collegio nella parte motiva ritiene di aderire alla prevalente giurisprudenza amministrativa che è giunta al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6-bis d.l. 387/1987 a tutti gli appartenenti delle Forze di Polizia, di ordinamento civile e militare (T.A.R. Roma, sez. V, 5 settembre 2022, n. 11398, T.A.R. Milano, sez. IV, 15 aprile 2022, n. 866, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 22 marzo 2022, n. 158, T.A.R. Catania, sez. III, 15 marzo 2022, n. 765; CGARS, 19 agosto 2022, n. 926; Consiglio di Stato , sez. II , 15 maggio 2023 , n. 4844; Consiglio di Stato , sez. II , 18 aprile 2023 , n. 3914; Consiglio di Stato, sez. II , 18 aprile 2023 , n. 3913; Consiglio di Stato , sez. II , 23 marzo 2023 , n. 2985 e da ultimo Consiglio di Stato , sez. II , 11 aprile 2024, n. 3317) così argomentando:

a) l’art. 4 del d.lgs. 165/1997, che assoggetta ad un regime oneroso il beneficio degli scatti di anzianità per il personale posto in congedo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici ed è pertanto inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio; b) il beneficio dell’attribuzione di sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio è disciplinato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall’art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza; c) l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, per effetto dell’art. 2268 comma 1 n. 872 cod. ord. mil., non comporta la reviviscenza dell’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987 nella sua formulazione previgente, poiché – per consolidato principio – l’abrogazione legislativa non ha effetto ripristinatorio delle norme che erano state a loro volta precedentemente abrogate, salvo espressa indicazione in tal senso da parte del Legislatore. Non può dunque ritenersi in vigore la norma (art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987) che limita l’applicazione del beneficio degli scatti di anzianità ai fini del calcolo del TFS ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. Nella stessa prospettiva, acquista piena coerenza il disposto dell’art. 1911 co. 3 cod. ord. mil, a tenore del quale l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 “continua ad applicarsi” alle forze di polizia a ordinamento militare; d) quanto all’ambito di applicazione soggettivo dell’istituto, ai sensi dell’art. 16 della l. n. 121 del 1981, oltre alla Polizia di Stato, sono forze di polizia, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato”.

Il Tar Brescia, sempre in accoglimento delle ulteriori argomentazioni della difesa del ricorrente, ha, altresì, respinto l’eccezione sollevata dall’I.N.P.S., statuendo che nessuna conseguenza decadenziale possa farsi derivare dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis, comma 2, secondo periodo, che prevede che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”, dal momento che per la giurisprudenza prevalente l’ambiguità della disposizione osta alla chiarezza ed alla perspicuità dei presupposti determinanti la decadenza (Consiglio di Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 gennaio 2022, n. 193) e che “comunque la norma fa testuale riferimento ai presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio de quo (ergo, alle categorie di personale cui esso è destinato), piuttosto che alle relative condizioni procedimentali: ciò in quanto il rinvio alle “condizioni”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico”.

La recente pronuncia del Tar Brescia si pone, quindi, in linea con un’ulteriore pronuncia del Tar Lazio (sentenza 15776/2024 in data 9.8.2024) che, aderendo alla costante giurisprudenza formatasi in materia, ha riconosciuto al ricorrente, sempre appartenente all’Arma dei Carabinieri in congedo, il beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.l. n. 387/1987 ed art. 21della Legge n. 232/1990, ritenendo di “di riconoscere al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 1 aprile2022, n. 315; TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 19 marzo 2022, n. 153; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 11 marzo 2022, n. 714; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 193; TAR Veneto, Sez. I, 4 gennaio 2022, n. 6)”.

Ne deriva, quindi, che l’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 trovi applicazione, oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, anche nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, tra cui l’Arma dei Carabinieri, con obbligo da parte dell’INPS di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali su cui andranno calcolati gli interessi legali.

SENTENZA TAR BRESCIA IN MERITO AI SEI SCATTI STIPENDIALI AI FINI DEL CALCOLO DEL TFS