Per causa di servizio si intende il riconoscimento della dipendenza dal servizio di lesioni fisiche o infermità contratte dai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e riconducibili alla propria attività di servizio. Ai fini del riconoscimento è necessario che l’infermità o la lesione derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio medesimo, come l’ambiente o le condizioni di servizio o, comunque, che i fatti di servizio abbiano concorso con altri fattori o circostanze nel far insorgere infermità o lesioni: in tal caso i fatti di servizio devono risultare determinanti.
L’articolo 6 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214 del 2011, ha disposto, a partire dal 6 dicembre 2011, l’abrogazione della causa di servizio, dell’equo indennizzo, della pensione privilegiata nonché del rimborso delle spese di degenza derivanti da causa di servizio per i dipendenti civili dello Stato, restando espressamente valida per quelli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza, Vigili del Fuoco e Soccorso pubblico in ragione del più elevato livello di rischio ordinariamente connesso al servizio svolto nei comparti indicati e, per altro verso, alla mancanza di una specifica tutela assicurativa contro gli infortuni per le infermità contratte dai dipendenti di tali settori.
Con la Legge n. 48/2017 l’istituto della causa di servizio è stato ripristinato per la polizia locale ma ai soli fini del diritto all’equo indennizzo e al rimborso di spese di cura e di degenza.
Le condizioni per il riconoscimento (in favore delle sole categorie sopra descritte a seguito della riforma dettata dal D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011) della causa di servizio sono: l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione, la verifica della sussistenza di una patologia (c.d. evento dannoso) e l’accertamento di un nesso di causa/concausa tra la patologia e lo svolgimento di doveri d’ufficio.
La giurisprudenza amministrativa ha precisato che – affinché sia affermabile la sussistenza di una causa di servizio – è necessario che le attività svolte siano eccedenti rispetto a quelle ordinarie, nel senso che nella nozione di concausa efficiente e determinante delle condizioni di servizio possano farsi rientrare soltanto i fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione per converso delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (Consiglio di Stato, Sez. II, 7 marzo 2022, n. 1643; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 18 aprile 2013, n. 2057; Consiglio di Stato 10 maggio 2007, n. 2274; T.AR. Campania, n. 330/2015).
La dipendenza da causa di servizio deve, quindi, essere ancorata all’esistenza di specifici fatti che non possono coincidere con il normale svolgimento dell’attività di servizio per quanto gravosa come, ad esempio, quella del servizio di pubblica sicurezza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 1° agosto 2018, n. 8605). Le condizioni per il riconoscimento della causa di servizio sono, pertanto, l’esistenza di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, la verifica della sussistenza di una patologia, l’accertamento di un nesso di causa/concausa tra la patologia e lo svolgimento dei doveri d’ufficio.
Il riconoscimento della causa di servizio si ottiene alla conclusione di uno specifico procedimento di natura amministrativa. In caso di decreto di rigetto della domanda l’interessato potrà proporre: – ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notificazione del decreto; – ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla notificazione del Decreto. In ragione della innovativa sentenza n. 4325/2014 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è stata confermata la competenza giurisdizionale della Corte dei Conti ai fini pensionistici anche nei confronti del personale ancora in servizio. La Corte di Conti costituisce, quindi, un’alternativa al Tar per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto al conseguimento della pensione privilegiata.