Avvocato

Alessandra Cavagnetto

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Miretta Malanot

Avv. Alessandra Cavagnetto

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Esenzione IRPEF ai trattamenti pensionistici goduti dalle vittime del dovere.

Nel manuale “CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO, PENSIONE PRIVILEGIATA E BENEFICI PER LE VITTIME DEL DOVERE (FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA). NORMATIVA, ITER E CASI PRATICI” redatto dagli Avv.ti CAVAGNETTO e MALANOT è stato dedicato un capitolo alle esenzioni fiscali, in particolare all’esenzione IRPEF relativa ai trattamenti pensionistici goduti dalle vittime del dovere al pari delle vittime del terrorismo ed in merito si riporta l’evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi.

L’articolo 1, comma 211, della Legge 11/12/2016 n. 232 ha esteso ai benefici previsti per i trattamenti pensionistici a favore delle vittime del dovere i benefici fiscali a favore delle vittime della criminalità organizzata, ossia l’esenzione dall’IRPEF.

Tale norma prescrive che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefìci fiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall’ imposta sui redditi”.

La Corte di Cassazione con tre sentenze in pari data (n. 15023/2024, 15115/2024 e 15121/2024) ha stabilito che tale beneficio (ossia l’esenzione dell’IRPEF) decorra dal 1° gennaio 2017, richiamando la precedente giurisprudenza sempre della Suprema Corte (Cass. 11 luglio 2023, n. 19789; Cass. 25 ottobre 2023, n. 29549).

In sostanza, l’esenzione dall’IRPEF si applica dalla data di entrata in vigore della Legge 232/2016 (Finanziaria 2017), ossia dal 1° gennaio 2017.

Già la sentenza della Corte di Cassazione in data 5 ottobre 2023, n. 28051 nella parte motiva aveva espressamente evidenziato che in materia pensionistica l’equiparazione tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata e del terrorismo era stata effettivamente realizzata dal legislatore italiano da tale data.

Per di più, la giurisprudenza della Suprema Corte aveva evidenziato che, ove alle vittime del dovere sia esteso uno dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, la misura del beneficio debba essere analoga per evitare ingiustificate disparità di trattamento (Cass. Sez. U. 27 marzo 2017, n. 7761).

La Corte di Cassazione ha precisato che l’art. 1 comma 211 sopra citato abbia esteso i benefici (originariamente previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo) a tutti i trattamenti pensionistici di cui godono le vittime del dovere, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere; in altri termini, il beneficio dovrà essere concesso non solo sulla pensione privilegiata diretta o di reversibilità legata all’evento alla base dello status di vittima del dovere, ma anche su ogni tipo di pensione che percepisca la vittima in prima persona ovvero il familiare superstite, sia essa ordinaria, da lavoro o di reversibilità.

Alla luce della giurisprudenza della Cassazione sopra richiamata sussiste il diritto dell’avente diritto (in qualità di vittima del dovere o superstite di vittima del dovere) al rimborso dell’IRPEF trattenuto dall’INPS sui trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge n. 232/2016 (cfr. Cass. Civ. 11 luglio 2023 n. 19789).

Peraltro, sulla base della giurisprudenza sempre della Corte di Cassazione, si applica in relazione alla richiesta di rimborso dell’IRPEF in relazione a tale beneficio (esenzione IRPEF) il termine prescrizionale dei 10 anni e non il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

Tale art. 38 prevede che: “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’ intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.
L’istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme
assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
L’ intendente di finanza , sentito l’ufficio delle imposte , provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.
Si applicano il secondo e terzo comma dell’articolo precedente.
Quando l’ importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell’art. 3 è superiore a quello dell’ imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell’ufficio.
I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell’articolo 26 quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti
sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’articolo 26-quater, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti. Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 44, primo comma”.

Sul punto la Corte di Cassazione (in relazione all’esenzione IRPEF per le vittime del terrorismo, ma con ragionamento estensibile anche alle vittime del dovere) ha statuito che “nel quadro del sistema speciale dei benefici per le vittime del terrorismo e per i loro familiari superstiti, legittimamente il tribunale ha affermato che trattasi di normative particolarissime, cui non possono trasferirsi automaticamente le procedure di rimborso proprie del D.P.R. n. 602 del 1973 e che, trattandosi di benefici fiscali direttamente accordati dalla legge essi competono indipendentemente da istanze dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. 18 marzo 2002 n. 3925; Cass. 26 aprile 2004 n. 7943, Cass. 29 gennaio 2008 n. 1934) di guisa che la domanda di rimborso delle somme indebitamente trattenute a titolo Irpef non è soggetta a termini di decadenza (D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38) bensì solo a quelli di prescrizione, nella specie non ancora decorsi”.

Di conseguenza, può essere richiesta dalle vittime del dovere, al pari delle vittime del terrorismo, la restituzione delle somme trattenute a titolo di tassazione IRPEF entro il decennio dal 1° gennaio 2017, superando di fatto il limite generale (previsto dalla normativa fiscale ex art. 38 del D.P.R. n. 602/1973) della decadenza dei 48 mesi.