Nel manuale “CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO, PENSIONE PRIVILEGIATA E BENEFICI PER LE VITTIME DEL DOVERE (FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA). NORMATIVA, ITER E CASI PRATICI” redatto dagli Avv.ti CAVAGNETTO e MALANOT è stato dedicato un capitolo alle esenzioni fiscali, in particolare all’esenzione IRPEF relativa ai trattamenti pensionistici goduti dalle vittime del dovere al pari delle vittime del terrorismo.
In merito a tale argomento si riporta una significativa recente sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana, n. 18/2025.
Tale pronuncia riguarda un ricorso promosso da un soggetto superstite di vittima del dovere per il riconoscimento del diritto all’esenzione IRPEF sulla pensione erogatagli quale ex pubblico dipendente.
Il ricorrente, ritenuta la giurisdizione della Corte dei Conti, ha suffragato le proprie conclusioni circa la natura soggettiva del beneficio fiscale preteso, non legato ai trattamenti pensionistici correlati all’evento vittimizzante, richiamando giurisprudenza di Cassazione, Sez. Tributaria, resa in contenziosi riguardanti il rimborso delle trattenute IRPEF su trattamenti pensionistici erogati a soggetti equiparati a vittime del dovere e coinvolgenti l’Agenzia delle Entrate (Cass., Sez. Trib., 15023/1511 e 15121 del 2024).
Il ricorrente ha, quindi, richiesto di dichiarare la pensione diretta di propria pertinenza esente IRPEF ai sensi dell’art. 1, co. 211, Legge n. 232/2016, con conseguente condanna dell’Istituto ad interrompere la ritenuta fiscale ed al pagamento della medesima al lordo dell’IRPEF e delle relative addizionali.
La Corte dei Conti ha confermato la propria giurisdizione citando varie sentenze della Corte di Cassazione, tra cui Cass., Sez. un., n. 28020/2022; n. 7755/2017 e n. 11849/2016 e poi ha deciso nel merito la questione accogliendo il ricorso, stante la fondatezza del medesimo.
In merito la Corte dei Conti ha chiarito che presupposto di fatto incontestato è che il ricorrente sia superstite di soggetto dichiarato vittima del dovere e che risulti titolare di pensione diretta ordinaria, a cui l’istituto resistente, quale sostituto di imposta, non ha ritenuto applicabile l’esenzione IRPEF prevista dall’art. 1, co. 211, della Legge 232/2016 trattandosi di diritto autonomo rispetto a quello del de cuius.
La Corte dei Conti ha, quindi, ritenuto di non aderire alla difesa dell’INPS secondo cui sarebbe assente una specifica disposizione normativa legittimante l’estensione soggettiva del beneficio fiscale anche ai famigliari superstiti di vittime del dovere a prescindere dalla natura del trattamento pensionistico in godimento.
La Corte, in disaccordo con la difesa dell’INPS, ha stabilito che, come recentemente riconosciuto dalla giurisprudenza (Cass., Sez. trib., 15023/2024, n. 15115/2024, n. 15121/2024), l’art. 1, co. 211, della l. n. 232/2016 estende i benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici per le vittime del dovere e i loro familiari superstiti, senza richiedere una correlazione con l’evento che ha determinato lo status di vittima del dovere; ciò in quanto i riferimenti normativi citati servono solo a definire i destinatari dell’estensione, non i trattamenti pensionistici beneficiati, e regolano la nozione di vittime del dovere e altri benefici come l’esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione nelle PP.AA.
La Corte ha, pertanto, concluso accertando il diritto del ricorrente quale superstite di vittima del dovere all’esenzione IRPEF ai sensi dell’art. 1, co. 2, Legge n. 232/2016 sul trattamento pensionistico diretto in godimento.
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