La fattispecie decisa dal Tar Calabria (sentenza n. 512/2023) riguardava l’impugnazione da parte di un esponente della Guardia di Finanza del provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio in quanto a parere dell’Amministrazione (e sulla base di intercettazioni) avrebbe organizzato la simulazione delle tracce di un incidente stradale (giammai avvenuto) ed in relazione al quale veniva prodotta una denuncia di sinistro al fine di procurarsi un ingiusto profitto dalla compagnia assicurativa.
I fatti contestati in sede disciplinare erano stati oggetto di un procedimento penale conclusosi con sentenza (divenuta irrevocabile) di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Il Collegio ha statuito che, in via generale, il giudizio disciplinare non è vincolato dalle valutazioni effettuate in sede penale, in quanto i due giudizi sono autonomi fra loro ed operanti su piani diversi; tale principio comporta che, anche in presenza di una sentenza di assoluzione, resta ferma la possibilità, per la Pubblica Amministrazione, di valutare autonomamente le risultanze del processo penale nel più ampio quadro della valutazione complessiva dei fatti condotta in seno al procedimento disciplinare.
Di conseguenza, lo stesso fatto imputabile all’inquisito può essere giudicato lecito dal punto di vista penale ed illecito sotto il profilo disciplinare.
L’Amministrazione, come ricordato dal Tar Calabria, ha l’onere di valutare autonomamente i medesimi accadimenti nell’ambito del procedimento disciplinare, ferma restando l’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità, siccome operato dal giudice penale.
Ai sensi dell’art. 653, comma 1 del C.p.p. la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quando vi sia stato un accertamento che il fatto non sussiste o che non costituisce illecito penale o che l’imputato non lo ha commesso.
Di conseguenza, solamente nel caso in cui in ambito penale vi sia stata una pronuncia di proscioglimento con formula ampia (cioè quando i fatti esaminati nella sentenza penale sono definiti come storicamente inesistenti oppure la sentenza ricostruisce la condotta materiale o l’elemento psicologico in modo tale da collocare con sicurezza gli episodi esaminati al di fuori delle fattispecie disciplinari) non vi può essere una contestazione disciplinare.
Nel caso esaminato dal Tar Calabria la Corte di Appello di Reggio Calabria aveva escluso la responsabilità penale del ricorrente non perché era stata raggiunta la prova della non colpevolezza rispetto al reato ascritto, ma in quanto ha ritenuto non utilizzabile il compendio delle intercettazioni.
Il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni – a parere del Tar Calabria – esplica i propri effetti esclusivamente sul piano processuale penale, ma non ne cancella la valenza di fatti storici autonomamente e motivatamente apprezzabili nel distinto procedimento disciplinare.
A parere del Tar Calabria la disposizione di cui all’art. 653 del C.p.p. regola i rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare allorquando la stessa condotta dia luogo ad entrambe le responsabilità e richiede – per la sua applicazione nel procedimento disciplinare – due requisiti: la pronuncia di assoluzione e l’accertamento che il fatto non sussiste.
Nel caso esaminato dal Tar Calabria in ambito penale si attribuisce “quel” fatto come avvenuto e provato in capo all’imputato, salvo che tale mezzo di prova (intercettazioni) non si possa utilizzare in quel processo.
In conclusione, il Tar Calabria ha respinto il ricorso proposto dall’interessato evidenziando che l’Amministrazione non si era contraddetta rispetto agli accadimenti posti a base del procedimento penale, giudicandoli come avvenuti e rilevanti ai fini disciplinari, pur se esitati in una pronuncia penale assolutoria squisitamente tecnico processuale (impossibilità di utilizzare le intercettazioni).
Pertanto, a parere del Tar Calabria, è stata legittimamente applicata la sanzione disciplinare al militare prosciolto in sede penale per inutilizzabilità delle conversazioni intercettate.
Sentenza Tar Calabria rapporti tra procedimento penale e disciplinare