La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 25/2023 in data 20.2.2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 206 bis, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa.
L’esigenza costituzionale di determinazione del trattamento sanitario, quantomeno nella forma dell’elenco dei vaccini a cui il militare deve essere obbligatoriamente sottoposto, deve essere soddisfatta dalla fonte primaria, ossia dal legislatore.
Di conseguenza la sanità militare non può imporre ai militari la somministrazione di vaccini in assenza di previa individuazione della tipologia di vaccini da parte del legislatore.
La Corte conclude precisando che: “fino a quando il legislatore non avrà provveduto al compito di fornire determinatezza al trattamento sanitario imposto nei termini qui indicati, resta dunque inteso che, all’esito della presente pronuncia, il comma 1 dell’articolo 206 bis cod. ordinamento militare non può fondare un obbligo vaccinale per il militare“.