Avvocato

Alessandra Cavagnetto

Avvocato

Miretta Malanot

Avv. Alessandra Cavagnetto

Avv. Miretta Malanot

Articoli

Approfondimenti | Diritto Militare | Novità | Pubblicazioni

In merito al contenzioso promosso dalle c.d. vittime del dovere che chiedono il riconoscimento del diritto all’accredito figurativo di dieci anni di versamenti contributivi previsti dall’art. 3 della Legge n. 206/2004, con estensione a tale categoria della normativa prevista per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Numerosi sono i giudizi intrapresi da vittime del dovere o soggetti equiparati alle vittime del dovere che agiscono al fine di ottenere il riconoscimento dell’incremento figurativo decennale dell’anzianità contributiva utile ad aumentare, in misura corrispondente, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 206/2004 (rubricato nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice).

L’oggetto di tali giudizi è sostanzialmente la richiesta di riconoscimento della equiparazione (ai fini del riconoscimento del beneficio in questione) della categoria delle vittime del dovere (e soggetti equiparati) alle vittime dl terrorismo per cui il legislatore ha riconosciuto l’incremento figurativo decennale dell’anzianità contributiva (con il predetto art. 3 della Legge n. 206/2004).

Secondo la giurisprudenza prevalente in tale materia (ossia riconoscimento del diritto all’incremento figurativo decennale) sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro come autorevolmente affermato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ. Sez. Un. n. 7761/2017). Di conseguenza, numerose pronunce hanno rigettato le argomentazioni avanzate dal Ministero dell’Interno che, costituendosi nei vari giudizi, tenta di difendersi formulando eccezioni di giurisdizione e/o di carenza di legittimazione passiva, ritenendosi non competente ed asserendo che la legittimazione passiva sussisterebbe solo in capo all’INPS.

Plurime sentenze hanno rigettato tali eccezioni ben specificando che sussiste la legittimazione passiva del Ministero, anche considerando che l’ente previdenziale si limita a prendere atto della declaratoria del diritto alle provvidenze direttamente correlate allo status di vittima del dovere per il cui riconoscimento è competente l’amministrazione di appartenenza del beneficiario, che è quindi legittimata passivamente a contraddire in ordine a tutte le domande che siano fondate sul riconoscimento di tale status.

Premesse le questioni preliminari di cui sopra, occorre rilevare che un orientamento ormai costante della giurisprudenza dei Tribunali riconosce l’estensione dell’aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi anche alla categoria delle Vittime del Dovere anche in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 562, della Legge n. 266/2005 e 1 del DPR n. 243 del 2006 e secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, ossia conforme all’art. 3 della Costituzione.

Infatti, l’art. 1, comma 562, della Legge n. 266/2005 ha stabilito “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”: la norma ha, quindi, fissato l’obiettivo del progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici previsti per le due diverse categorie.

Dal che l’estensione alle vittime del dovere di tutti i benefici previsti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, ivi compreso quindi il beneficio previsto dalla Legge n. 206 del 2004, richiamato dall’art. 1 lett. a) del D.P.R. n. 243/2006.

L’estensione alle vittime del dovere dei benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 15328/2016; Cass. Sez. Unite 7761/2017).

Diversamente argomentando (ossia riconoscendo specifici benefici a favore soltanto delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo e non alle vittime del dovere) si determinerebbe una ingiustificata, irragionevole ed incostituzionale disparità di trattamento fra le due categorie di soggetti.

Si segnalano le seguenti pronunce favorevoli: Tribunale di Cassino (n. 728/2019 in data 16 ottobre 2019); Tribunale di Cosenza (causa r.g. n. 3360/2022); Tribunale di Padova (n. 434 in data 20 settembre 2021); Tribunale di Palermo (n. 1241 in data 11 aprile 2023 ha richiamato i principi di cui sopra, ribadendo, peraltro, che l’accertamento del diritto al beneficio dei 10 anni di contribuzione aggiuntiva rientri, anche a fini pensionistici, nella giurisdizione del giudice ordinario del lavoro, in quanto riguarda l’ambito dei benefici conseguenti al riconoscimento dello status di vittima del dovere); Tribunale di Torino (n. 1785/2021 in data 25 gennaio 2022); Tribunale di Verona (n. 57/2023 in data 7 febbraio 2023).

Il Tribunale di Rieti ha richiamato una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 6214 del 24 febbraio 2022) così commentando: “Ebbene tale decisione pur dettata con specifico riferimento alle provvidenze economiche, in più parti ha posto quale principio generale quello secondo cui il trattamento delle vittime del dovere è stato in tutto equiparato a quello delle vittime del terrorismo o criminalità organizzata e che un’interpretazione della normativa in senso difforme comporterebbe il rischio di violazione dell’art. 3 Cost.” (cfr. Trib. Rieti n. 32/2024 in data 27 marzo 2024).

Di conseguenza, il Tribunale di Rieti ha accolto il ricorso dichiarando il diritto del ricorrente al beneficio in questione, con conseguente regolarizzazione della posizione contributiva dello stesso.

Anche il Tribunale di Napoli si è espresso favorevolmente. In particolare, con la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1640/2023, è stato accolto il ricorso proposto da un familiare superstite di vittime del dovere (orfana), ed è stato precisato che il fatto che l’art. 1 comma 562 della Legge 266/2005 abbia definito l’estensione in questione come “progressiva”, non esclude che sia anche generalizzata, con la conseguenza che, anche dal punto di vista dell’interpretazione letterale, l’estensione deve intendersi comprensiva anche del beneficio previsto dalla Legge n. 206/2004 che, infatti, è puntualmente richiamata dall’art. 1 lett. a) del DPR n. 243. Ancora più recentemente si è pronunciato il Tribunale di Napoli (con sentenza n. 2498/2024 in data 4 aprile 2024).

Nello stesso senso si veda il Tribunale di Verona (sentenza n. 100/2024 in data 14 febbraio 2024) che ha accolto il ricorso di un orfano di Vittima del Dovere, il Tribunale di Benevento (sentenza n. 114/2024 in data 7 febbraio 2024 con cui è stato riconosciuto il beneficio in questione alla vedova e all’orfana di un appuntato dei Carabinieri), il Tribunale di Agrigento (sentenza n. 87 in data 23 gennaio 2024) ed il Tribunale di Pesaro (sentenza n. 208 in data 13 novembre 2023).

Con la sentenza n. 8507/2024 in data 22.7.2024 il Tribunale di ROMA, III Sezione Lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente (figlio di vittima del dovere) al beneficio dell’incremento figurativo decennale di versamenti contributivi utili ad aumentare, per pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equiparato come previsto dall’art. 3 della Legge n. 206/2004.

Ed ancora recentemente il Tribunale di PALERMO, con la sentenza pubblicata il 7 ottobre 2024, ha accertato il diritto dei ricorrenti, quali figli familiari superstiti di vittima del dovere, al riconoscimento dell’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché’ il trattamento di fine rapporto, statuendo nei seguenti termini: “la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni vigenti impone, nel caso di specie e pena la irragionevole disparità di trattamento, in aperta violazione del disposto dell’art. 3 Cost., la equiparazione dello status di “vittima della criminalità organizzata” a quello di “vittima del dovere” anche ai fini della prestazione richiesta, secondo il percorso logico delle pronunce in atti, già richiamato e che deve ritenersi condiviso”.

Anche i Giudici di secondo grado si sono pronunciati in senso favorevole ai richiedenti; ad esempio la Corte d’Appello di Ancona (sentenza 330/2023 in data 10 novembre 2023) ha rigettato l’appello proposto dal Ministero dell’Interno ribadendo il principio secondo cui: “la legislazione primaria in materia è ispirata a un chiaro intento perequativo, e coerente col principio di razionalità – equità di cui all’art. 3 Cost., così come inteso dalla costante giurisprudenza amministrativa e ordinaria (v. Cass. Civ., sez. lav., 05/04/2022, n. 11015)”.

Ne segue che la scelta ermeneutica del Ministero ha creato una irragionevole disparità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e le vittime del dovere. In altri termini, escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dall’aumento contributivo equivale a creare una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l’evoluzione della legislazione in materia, tutta permeata da un evidente intento perequativo”.

Per completezza, si deve segnalare l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale contrario a quello sopra segnalato che non riconosce alle vittime del dovere il beneficio in questione in assenza di una espressa previsione di legge, ritenendo che l’estensione alle vittime del dovere dei benefici previsti dal legislatore a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice sarebbe progressiva, ma non generalizzata e piena.

La sussistenza di un contrasto nell’ambito della giurisprudenza di merito dimostra il fatto che si tratti di una questione molto dibattuta e di grande interesse, considerata la tipologia dei benefici in questione che è stata, altresì, trattata nel manuale “CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO, PENSIONE PRIVILEGIATA E BENEFICI PER LE VITTIME DEL DOVERE (Forze armate e forze di polizia) Normativa, Iter e casi pratici Il manuale” pubblicato dalla KEY EDITORE e redatto dagli Avv.ti CAVAGNETTO e MALANOT.