Avvocato

Alessandra Cavagnetto

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Miretta Malanot

Avv. Alessandra Cavagnetto

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La Corte di Cassazione con una recente ordinanza (n. 4873/2025) si pronuncia in merito all’esenzione IRPEF relativa ai trattamenti pensionistici goduti dalle vittime del dovere e dai soggetti equiparati al pari delle vittime del terrorismo.

Nel manuale “CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO, PENSIONE PRIVILEGIATA E BENEFICI PER LE VITTIME DEL DOVERE (FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA). NORMATIVA, ITER E CASI PRATICI redatto dagli Avv.ti CAVAGNETTO e MALANOT è stato dedicato un capitolo alle esenzioni fiscali, in particolare all’esenzione IRPEF relativa ai trattamenti pensionistici goduti dalle vittime del dovere e dai soggetti equiparati al pari delle vittime del terrorismo.

In merito a tale argomento si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza in data 25/02/2025 n. 4873, ribadendo il principio di diritto in forza del qualel’estensione, in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, dell’esenzione dall’Irpef del trattamento pensionistico, di cui all’art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004 , operata dall’art. 1, comma 211, della L. 232/2006, ha effetti dall’1/01/2017 e non è applicabile ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo”.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate sancendo che in materia fiscale i benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo sono stati estesi dall’art. 1, comma 211, della L. n. 232/2016, a decorrere dall’1/01/2017 (su tale specifico punto v. Cass. 11/07/2023, n. 1978; Cass. 25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023, n. 28051); in particolare la disposizione ha esteso (entrambi) i benefìci fiscali di cui all’art. 2, commi 5 e 6, della L. n. 407/1998, e quelli di cui all’art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004, in materia di esenzione dall’imposta sui redditi.

Secondo la Corte di Cassazione correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che il beneficio dell’esenzione dall’Irpef valga per la pensione di cui gode la persona riconosciuta vittima del dovere o soggetto ad essa equiparato, come nel caso di specie, a prescindere dalla correlazione con l’evento che ha dato luogo a tale riconoscimento, ritenendo che trattasi di un beneficio di natura esclusivamente soggettiva.

La difesa erariale, nel censurare tale interpretazione, ritiene invece che l’agevolazione dell’esenzione dall’Irpef valga solo per le pensioni attribuite in conseguenza dell’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere e quindi alle sole pensioni di privilegio.

La Corte di Cassazione ritiene tale motivo non fondato, stabilendo di dare continuità ad alcuni recenti arresti di questa Corte resi all’esito di udienza pubblica (Cass. 29/05/2024, nn. 15023, 15056, 15115, 15121).

La Suprema Corte giunge a tale statuizione sancendo che l’art. 1, comma 211, cit. preveda, in primo luogo, l’estensione dei benefici “ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n, 302, e all’art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 “.

Poiché né la L. n. 466/1980 né la L. n. 302/1990 né, infine, l’art. 1, commi 563 e 564, della L. n. 266/2005, questi ultimi già sopra riportati, prevedono alcun trattamento pensionistico, ma regolano la nozione di vittime del dovere, gli istituti della cd. speciale elargizione e dell’assegno vitalizio nonché altri benefici, come l’esenzione dai ticket sanitari o il diritto di assunzione presso le pp.aa., deve evidentemente ritenersi che i richiami normativi operati siano funzionali esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione e non dei trattamenti pensionistici beneficiati.

Ciò premesso, deve quindi evidenziarsi che la lettera dell’art. 1, comma 211, cit. estende i benefici, di cui si dirà, a tutti i “trattamenti pensionistici”, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere.

Né alcun argomento in tal senso si ricava dalle norme che regolano i benefici estesi, in particolare dall’art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004.

La prima estensione (operata dal richiamo all’art. 2, commi 5 e 6, della L. n. 407/1998) riguarda l’esenzione dall’Irpef: a) del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti; b) delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, della stessa legge, che siano anche titolari dell’assegno di superinvalidità di cui all’articolo 100 del D.P.R. n. 1092/1973.

La seconda estensione (il beneficio previsto dall’art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004 e che è quella rilevante nel caso di specie) riguarda “la pensione maturata ai sensi del comma 1″ che “è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”. È pacifico che anche in tal caso non vi sia un riferimento, ai fini dell’esenzione, al fatto che si tratti di pensione correlata al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status.

Del resto il comma 1 dell’art. 3  della L. n. 206/2004 , richiamato dal comma 2, nella formulazione dovuta alla novella operata dall’art. 1 , commi 794 e 795, della L. n. 296/2006, prevede che “A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente“. L’aumento figurativo dell’anzianità, ulteriore e diverso beneficio rispetto all’esenzione Irpef, anche in tal caso non è relativo alla pensione maturata a seguito dell’evento lesivo.

La Suprema Corte prosegue sancendo che le conclusioni raggiunte appaiono in linea non solo con la citata giurisprudenza che ha ritenuto la decorrenza dei benefici fiscali a far data dall’1/01/2017 (Cass. 11/07/2023, n. 19789; Cass. 25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023, n. 28051 che ha in motivazione espressamente evidenziato che in tema pensionistico l’equiparazione tra le vittime del dovere e quelle della criminalità organizzata ed il terrorismo è stata effettivamente realizzata dal legislatore italiano da tale data), ma anche con la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha evidenziato che, ove alle vittime del dovere sia esteso uno dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, la misura del beneficio debba essere analoga, per evitare ingiustificate disparità di trattamento (Cass., Sez. U., 27/03/2017, n. 7761 , con richiami di giurisprudenza amministrativa) nonché con la considerazione espressa da Cass. 16/11/2016, n. 23300 , secondo cui il diritto spettante alla vittima del dovere non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, in quanto il comma 564 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, che estende la disciplina dettata per i dipendenti pubblici (dal comma 563 e dalla legge n. 466/1980) anche a “coloro” che abbiano subito infermità dipendenti da causa di servizio, delinea un’area che si estende al di là del rapporto di impiego pubblico e che ingloba, ad esempio, i militari di leva, o che potrebbe estendersi a forme regolate di volontariato, prevedendo diritti anche in favore loro o dei familiari superstiti.