La giurisprudenza amministrativa si è recentemente pronunciata numerose volte in merito all’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 e s.s.m.m. che prevede il riconoscimento di sei scatti stipendiali fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio.
In particolare, il Consiglio di Stato, Sez. II, con la sentenza n. 2831/2023 in data 20 marzo 2023, ha rigettato l’appello proposto dall’INPS, statuendo l’applicazione di tale beneficio ai ricorrenti in primo grado (che avevano chiesto all’Istituto la rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6 bis D.L. n. 387/1987) in quanto militari appartenenti alla Guardia di Finanza.
Il Consiglio di Stato ha rammentato che tale articolo prevede (al comma 1) che siano attribuiti, al Personale della Polizia di Stato, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita ed in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti stipendiali (del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio), qualora l’avente diritto cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto.
Il comma 2 dell’articolo in esame, richiamato dal Consiglio di Stato nella pronuncia di cui sopra, estende il beneficio in questione anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, con la precisazione che la domanda di quiescenza debba essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.
Il Consiglio di Stato ha ben chiarito che sulla base dell’art. 1911, comma 3 del Codice dell’Ordinamento Militare (che richiama il predetto art. 6 bis), tale disciplina sia applicabile al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare; infatti, il Codice dell’Ordinamento Militare ha sottolineato la perdurante vigenza, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, del regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dall’art. 6 bis del d.l. 387/1987, che comprende sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia.
Peraltro, il Consiglio di Stato ha statuito che non sia consentito far discendere alcuna conseguenza decadenziale dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis comma 2 d.l. 387/1987 (che prevede l’invio della domanda entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturati i 55 anni di età ed i 35 anni di servizio utile).
Nonostante tali previsioni legislative in numerose occasioni l’INPS ha negato l’applicazione di tale beneficio quando la cessazione del servizio sia avvenuta a domanda, malgrado la sussistenza dei requisiti previsi ex lege: ossia qualora siano stati compiuti almeno 55 anni di età al momento della cessazione e siano stati maturati almeno 35 anni di servizio utile.
Secondo l’INPS, infatti, i sei scatti sarebbero a favore solamente degli iscritti collocati a riposo per limite di età ordinamentale, invalidità e decesso, con esclusione di coloro che sono stati collocati in congedo “a domanda”.
In merito si è pronunciato di recente il T.A.R. Puglia, Sez. II con la sentenza n. 511/2023 in data 18 aprile 2023 (decidendo la posizione di un ex Carabiniere collocato in quiescenza a domanda) che – richiamando la giurisprudenza oramai consolidata del Consiglio di Stato (sentenze nn. 2824 del 20 marzo 2023, n. 2833 del 20 marzo 2023 e n. 2986 del 23 marzo 2023, n. 2984 del 23 marzo 2023) – ha statuito il diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis D.L. n. 387/1987, oltre agli interessi legali sino al soddisfo.