In tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio oltre alla procedura ordinaria (a domanda dell’interessato o d’ufficio) esiste una procedura semplificata (detta procedura con Modello C) disciplinata dall’art. 1880 del D.lgs. n. 66/2010, Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.), che può trovare applicazione in caso di lesioni traumatiche che abbiano i caratteri dell’infortunio per causa violenta.
Infatti, tale articolo rubricato “Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta” prevede che: “Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche è pronunciato dal direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all’articolo 195, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell’infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in una delle citate strutture o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale. Il citato giudizio può essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall’evento da un’autorità sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero. La medesima procedura è applicabile alle lesioni traumatiche da causa violenta occorse nell’ambito di attività operativa o addestrativa svolta all’estero e che abbiano provocato il ricovero ovvero siano state accertate entro due giorni dall’evento presso struttura sanitaria estera militare o civile.
Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 è espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni a tale scopo formulate dal dirigente del servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l’evento lesivo si è verificato.
Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell’infermo.
Le complicanze e l’eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all’atto della dimissione o del decesso.
Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all’interessato.
In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell’interessato, la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
Se la lesione è riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale assegnazione a una delle categorie di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è devoluto alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all’articolo 193”.
Come si evince chiaramente dalla norma sopra riportata la procedura semplificata consente un trattamento abbreviato delle domande di dipendenza di causa di servizio di lesioni traumatiche in ragione della maggiore semplicità delle valutazioni medico legali ad esse sottese; tale procedura consente all’interessato di ottenere in tempi sicuramente più celeri il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
L’articolo in esame precisa, peraltro, che le lesioni (per cui si procede al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio) siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell’infortunio da causa violenta e abbiano determinato inizialmente il ricovero in una delle citate strutture o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale.
Si tratta di un procedimento più semplice (rispetto a quello ordinario) in quanto, come previsto dall’art. 1880 del Cod. Ord. Mil, viene attivato direttamente dall’Amministrazione di appartenenza tramite la compilazione del “Modello C” e prevede che il giudizio (in merito alla sussistenza o meno della dipendenza da causa di servizio) sia reso dal Direttore di una delle strutture sanitarie militari di cui all’articolo 195 sempre del Cod. Ord. Mil. L’art. 195 del C.O.M., rubricato Strutture sanitarie interforze, che prevede: “Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attività di medicina legale sono: a) il Policlinico militare, con sede in Roma, struttura polispecialistica che svolge anche attività di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario; b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale militare; c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale”.
Il provvedimento con cui viene riconosciuta una causa di servizio per lesione traumatica è composto di due parti: la prima (Parte I), compilata dall’ente di appartenenza del militare, comprende una dichiarazione medica di lesione traumatica, redatta dal dirigente del Servizio sanitario di Corpo e una relazione del Comandante del Corpo; la seconda (Parte II), compilata dall’ente ospedaliero dove il militare infortunato è in cura, comprende il giudizio di dipendenza da causa di servizio e la comunicazione all’interessato delle conclusioni diagnostiche e medico – legali raggiunte.
Il giudizio reso dalle strutture sanitarie di cui sopra è da considerarsi conclusivo del procedimento di accertamento d’ufficio della dipendenza della causa di servizio.
Il citato giudizio può essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall’evento da un’autorità sanitaria militare o da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero.
La medesima procedura è applicabile alle lesioni traumatiche da causa violenta occorse nell’ambito di attività operativa o addestrativa svolta all’estero e che abbiano provocato il ricovero ovvero siano state accertate entro due giorni dall’evento presso una struttura sanitaria estera militare o civile.
L’ultimo comma del citato art. 1880 Cod. Ord. Mil. prevede che – qualora la lesione sia riconosciuta dipendente da causa di servizio – il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla assegnazione ad una delle categorie di cui alle Tabelle annesse al D.p.r. n. 915/1978 e ss modifiche sia devoluto alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all’art. 193 sempre del Cod. Ord. Mil.
In caso di giudizio negativo il comma 6 dell’art. 1880 del C.O.M. prevede espressamente che l’interessato possa avviare la procedura ordinaria di riconoscimento della causa di servizio di cui al D.P.R. n. 461/2001 entro i consueti termini di legge (ossia entro i 6 mesi dall’evento traumatico o dalla conoscenza dell’infermità).
Occorre, peraltro, precisare che – nel caso in cui venga formulato un giudizio negativo a seguito della procedura attivata con il modello C – l’interessato possa sempre impugnare tale provvedimento innanzi al T.A.R. competente (o in alternativa al Capo dello Stato) nei termini di legge, a prescindere dalla possibilità per lo stesso di proporre la domanda di riconoscimento della causa di servizio seguendo la procedura ordinaria.
La giurisprudenza, infatti, ha avuto modo di precisare – in un caso di parere negativo reso con il modello C – che il ricorrente ha un “interesse attuale e concreto ad ottenere subito l’annullamento del precitato diniego, senza dover presentare una domanda nelle forme ordinarie, ai sensi D.P.R. n. 461/2001, e dover aspettare l’espletamento degli accertamenti conseguenti a detta richiesta” (TRGA Bolzano, 25 agosto 2017 n. 272).
Infatti, il giudizio di rigetto adottato dalla struttura sanitaria è da intendersi conclusivo del procedimento con possibilità di impugnarlo nelle competenti sedi (TRGA Bolzano, 21 dicembre 2007, n. 393), alternativamente alla possibilità dell’interessato di presentare domanda nelle forme ordinarie ai sensi del D.P.R. n. 461/2001.