Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ha affrontato la questione relativa alla possibilità o meno del passaggio al transito ai ruoli civili del personale della Polizia di Stato in caso di sopravvenuta inidoneità al servizio per carenza dei requisiti attitudinali.
In seguito all’ordinanza (n. 3940 del 18 maggio 2022) con cui la Seconda Sezione del Consiglio di Stato aveva rimesso all’Adunanza Plenaria la questione, con sentenza n. 12/2023 del 29 marzo 2023 è stato statuito il principio per cui la perdita della idoneità attitudinale non può avere altro effetto che la cessazione del rapporto di lavoro, essendo venuto meno un requisito necessario per la costituzione del rapporto di pubblico impiego degli appartenenti alla Polizia di Stato.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha motivato tale decisione ricordando che la perdita dei requisiti attitudinali, a differenza della perdita dei requisiti psico-fisici, non può essere graduata distinguendo tra perdita parziale e perdita totale.
Sussiste, a parere del Consiglio di Stato, una diversità tra i requisiti psicofisici e quelli attitudinali e ciò non consente di disciplinare identicamente le sue situazioni di perdita sopravvenuta degli uni e degli altri nel corso del rapporto di impiego.
La perdita della idoneità attitudinale non può che essere integrale con la conseguenza che non può avere altro effetto che la cessazione del rapporto di lavoro, essendo venuto meno un requisito necessario per la costituzione del rapporto di pubblico impiego degli appartenenti alla Polizia di Stato.
Infatti, come ben ricordato dal Consiglio di Stato, per tutti i ruoli nei quali si articola la Polizia di Stato è richiesto il possesso dei requisiti attitudinali.
L’unica modalità di prosecuzione del rapporto di lavoro sarebbe quella della novazione soggettiva, ossia presso ruoli di altre amministrazioni che non richiedano per l’accesso l’accertamento di peculiari requisiti attitudinali, ma tale possibilità non è percorribile, a parere del Consiglio di Stato, in quanto non prevista dalla legge.
Infine, l’Adunanza Plenaria, nel rispondere ad un ulteriore quesito del Tar rimettente, ha stabilito che la scelta del legislatore di disporre la cessazione del rapporto di impiego dell’appartenente alla Polizia di Stato in caso di perdita del requisito attitudinale (art. 58 del D.P.R. n. 335/1982 e art. 129 Testo Unico Impiegati Civili dello Stato) non sia irragionevole e, pertanto, non sia incostituzionale in quanto la perdita del requisito attitudinale è necessariamente integrale.
Parimenti, non risulta contraria al diritto dell’Unione Europea e, in particolare, con la Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 (che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) in quanto a parere del Consiglio di Stato i profili di discriminazione del lavoratore indicati nella Direttiva individuano caratteristiche della persona ben diverse dal requisito attitudinale, la cui perdita comporta la cessazione del rapporto di lavoro dell’appartenente alla Forza di Polizia.