Il Tar Piemonte, in una causa seguita dallo Studio, ha ribadito il principio secondo cui ai fini della dimostrazione che l’insorgenza della patologia tumorale sia stata provocata dalla ripetuta esposizione da parte del militare a polveri sottili e materiali contenenti amianto, non è necessario che il nesso causale venga provato con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente che lo stesso venga dimostrato in termini probabilistico-statistici.
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