La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con l’ordinanza n. 6568/2023, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea formulando il seguente quesito: “se sia conforme all’art. 3, comma 1, dir. 85/374/CEE – e, se non sia conforme, perché non lo sia – l’interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest’ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore”.
Trattasi di una questione pregiudiziale rilevante in merito alla distinzione tra responsabilità del fornitore e del produttore ed anche ai fini della tutela del consumatore.