Il Consiglio di Stato, con parere n. 1522/2018 in data 11 giugno 2018, ha ribadito il principio secondo cui il divieto di autorizzazione in sanatoria di cui all’art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, attiene a provvedimenti che intendono sanare lavori già eseguiti in area tutelata dal punto di vista paesaggistico, senza che sia stata ottenuta l’autorizzazione preventiva e che l’unica eccezione è data dai casi di cui all’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004.
Infatti, tale articolo consente l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica solamente per gli interventi che non abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi o configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Di conseguenza, qualora (come nel caso in esame) venga realizzata una superficie “utile”, la normativa preclude la possibilità di procedere ad un accertamento della compatibilità paesaggistica.
Parere Consiglio di Stato n. 1522 in data 11 giugno 2018