La questione relativa alla giurisdizione – in materia di vittime del dovere – in capo al Giudice Amministrativo o al Giudice Ordinario, Sez. Lavoro, era stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cass., Sez. Unite, n. 21606 del 22 agosto 2019) che avevano ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario, Sez. Lavoro, riguardando questioni relative a “diritti soggettivi” e non interessi legittimi poiché, tanto con riferimento allo status di vittima del dovere, quanto alla attribuzione delle provvidenze economiche ed alle quantificazioni, la Pubblica Amministrazione non ha in materia potere discrezionale.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno precisato che la provvidenza spettante alle vittime del dovere non possa dirsi inerente al rapporto di lavoro e dunque rientrare nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, poiché la qualificazione di vittima del dovere può spettare anche ad un soggetto non legato alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di lavoro subordinato (es. i militari di leva o i familiari superstiti) e la natura dell’erogazione è assistenziale e non è legata alla prestazione di lavoro.
A tale pronuncia sono seguite sentenze in senso conforme sia del Giudice Ordinario che del Giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 24 novembre 2017).
Di recente, con ordinanza n. 15836 del 25 ottobre 2023 il Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sezione Prima Stralcio, ha disposto la rimessione degli atti alla Corte di Cassazione, Sezione Unite, per la decisione in merito al conflitto negativo di giurisdizione sollevato d’ufficio.
La fattispecie sottoposta al giudizio del citato T.A.R. Lazio è pervenuta a tale T.A.R. dopoché il Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quella del Giudice Amministrativo e dopo che il Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sezione distaccata di Lecce, aveva declinato la propria competenza in favore del T.A.R. Lazio relativamente ad un ricorso proposto per i benefici delle vittime del dovere.
Il Giudice Amministrativo si è ritenuto privo giurisdizione in ragione della prevalente giurisprudenza che ritiene competente il Giudice ordinario, quale giudice del Lavoro, in materia dei citati benefici e considerato che il Giudice ordinario ha già declinato la propria competenza giurisdizionale ha così statuito: “non è possibile pronunciare sentenza di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione, essendo necessario sollevare d’ufficio dinnanzi alla Corte di cassazione, sezioni unite, conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm., affinché in tale sede sia individuato, in via definitiva, il giudice munito della competenza giurisdizionale a conoscere della presente controversia”.
Il T.A.R. Lazio è giunto a tale conclusione dando atto che la più recente giurisprudenza ha ripetutamente affermato che, in relazione ai benefici di cui all’art. 1, comma 563 e ss, della Legge n. 266/2005 in favore delle vittime del dovere, la legge configuri un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendone i requisiti, i soggetti ivi previsti hanno nei confronti della pubblica amministrazione una posizione giuridica priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare o meno le provvidenze che alla misura delle medesime.
Ne consegue che tale diritto non rientri nell’ambito di quelli riguardanti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo riguardare anche coloro che non abbiano con l’Amministrazione un tale rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, oltre ad avere natura assistenziale, con conseguente regolamentazione ex art. 442 C.p.c. della relativa competenza.
Di conseguenza, secondo il T.A.R. Lazio la giurisdizione è del Giudice ordinario quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale e a conferma di tale tesi cita diverse sentenze in termini (Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 2021 n. 6312; in termini v. Cass. civ., sez. un., 11 aprile 2018 n. 8982; sez. un., 13 gennaio 2017 n. 759; sez. un., 16 novembre 2016 n. 23300; TAR Lazio, Roma, sez. I, 11 ottobre 2021 n. 10449; sez. I, 31 maggio 2021 n. 6434; sez. I, 10 dicembre 2020 nn. 13308 e 13321; sez. I, 13 novembre 2020 nn. 11856 e 11857; sez. I, 1° luglio 2020 n. 7507; TAR Liguria, sez. I, 16 marzo 2020 n. 182; TAR Campania, Napoli, sez. I, 9 settembre 2019 n. 4468; TAR Lazio, Roma, sez. I, 6 febbraio 2019 n. 1604; TAR Liguria, sez. I, 8 ottobre 2018 n. 814; TAR Lazio, Roma, sez. I, 6 luglio 2018 n. 7532; TAR Liguria, sez. I, 22 giugno 2017 n. 553).
Dal che la rimessione alla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, per la relativa decisione, stante il conflitto negativo giurisdizione considerato che il Tribunale Ordinario, Sezione Lavoro, ha già declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo.
Di conseguenza, si dovrà attendere l’esito del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che deciderà nuovamente, in via definitiva, quale sia il Giudice munito della competenza giurisdizionale a conoscere della controversia.