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Sanzioni disciplinari

Anche in campo disciplinare, come in quello penale, non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste dalla legge (cd. principio della tassatività delle sanzioni, enunciato dall’art. 1353 del Codice). Le sanzioni disciplinari per il personale militare sono contemplate negli articoli 1357 (di stato) e 1358 (di corpo) del Codice.

Le sanzioni di stato sono:–la sospensione disciplinare dall’impiego da uno a dodici mesi;–la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado da uno a dodici mesi;–la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;–la perdita del grado per rimozione. Le sanzioni di corpo sono:–il richiamo;–il rimprovero;–la consegna;–la consegna di rigore.

Una recente sentenza del Tar Piemonte n. 988/2022 in data 21 novembre 2022 (patrocinata dallo Studio) ha ribadito il principio secondo cui l’Amministrazione sia tenuta a sospendere il procedimento disciplinare nelle more della definizione del giudizio penale in ossequio al disposto di cui all’art. 1393, comma 1, terzo periodo, del D.lgs. n. 66/2010 e della Guida Tecnica sulle procedure disciplinari emanata dal Ministero della Difesa, nell’ipotesi in cui l’addebito disciplinare riguardi condotte che per larga parte risultino essere state poste in essere dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 14 del 13 settembre 2022, ha statuito che il procedimento disciplinare nei confronti del personale militare debba essere instaurato o ripreso, ai sensi dell’art. 1392, comma 3 e dell’art. 1393, comma 4 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66D.Lgs a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza della sentenza che conclude definitivamente il processo penale.