Una significativa sentenza (n.988/2022) del Tar Piemonte in data 21 novembre 2022 (patrocinata dallo Studio) ha ribadito il principio secondo cui l’Amministrazione sia tenuta a sospendere il procedimento disciplinare nelle more della definizione del giudizio penale in ossequio al disposto di cui all’art. 1393, comma 1, terzo periodo, del D.lgs. n. 66/2010 e della Guida Tecnica sulle procedure disciplinari emanata dal Ministero della Difesa, nell’ipotesi in cui l’addebito disciplinare riguardi condotte che per larga parte risultino essere state poste in essere dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio.
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