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Alessandra Cavagnetto

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Avv. Alessandra Cavagnetto

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Sei scatti stipendiali. Il Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciato in ordine al riconoscimento dei c.d. 6 scatti stipendiali, ribadendo che tale beneficio si applichi anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, qualora sussistano i requisiti ex lege (55 anni di età e 35 anni di contribuzione) ma per i soli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e che il termine previsto dall’art. 6 bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987 non ha natura decadenziale.

Con una recente sentenza il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. II, 15 ottobre 2024, n. 8244) ha dettato il principio – ormai statuito dalla giurisprudenza consolidata – secondo cui il termine del 30 giugno entro il quale presentare domanda di collocamento a riposo, di cui all’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987, è funzionale per consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo e, pertanto, tale termine non è un termine di decadenza, bensì rappresenta un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo.

Peraltro, il Consiglio di Stato nella pronuncia in esame ha nuovamente precisato che i principi giurisprudenziali ormai consolidati (che stabiliscono l’applicazione dei c.d. 6 scatti stipendiali anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, qualora sussistano i requisiti ex lege, ossia 55 anni di età e 35 di anzianità) si applichino solamente agli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile, escludendone, pertanto, l’applicazione nel caso di dipendenti dell’Esercito Italiano.

La vicenda riguardava, infatti, il ricorso proposto in primo grado innanzi al Tar per la Lombardia da dipendenti del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, congedati a domanda avendo superato i 55 anni di età ed i 35 di anzianità contributiva che avevano agito contro l’INPS per l’accertamento del diritto ai benefici economici di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine servizio (T.F.S.) mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata.

Il T.A.R. aveva accolto il ricorso, condannando l’INPS a corrispondere a tutti gli interessati l’indennità di buonuscita, includendo nella base di calcolo anche i sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis inserito nel D.L. n. 387 del 1987 dalla legge di conversione n. 472/1987. Avverso tale pronuncia aveva proposto appello l’INPS limitatamente alla sola posizione dei ricorrenti in primo grado dipendenti dell’Esercito Italiano.

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dall’Istituto nei confronti degli appellati dipendenti dell’Esercito Italiano, statuendo che il beneficio in esame si deve escludere nei confronti di tali soggetti per difetto del requisito soggettivo costituito dall’appartenenza ad una delle categorie per le quali la legge riconosce l’istituto dei sei scatti stipendiali, ossia una forza di polizia, ad ordinamento militare o civile.

Infatti, il Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010) si è limitato a confermare, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, e non lo ha esteso a tutte le Forze Armate in ragione della loro collocazione all’interno del Codice dell’ordinamento militare.

 

Sentenza Consiglio di Stato sei scatti stipendiali