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Sentenza n. 5 in data 3 gennaio 2024 del Tar Piemonte relativamente all’illegittimità di un provvedimento di rigetto di una domanda di condono edilizio (Difetto di motivazione, violazione dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990).

Il Tar Piemonte, Sez. II, con la sentenza n. 5/2024 (nel giudizio patrocinato dallo Studio), ha annullato l’impugnato diniego di condono ai fini del riesame dell’istanza di condono presentata da parte ricorrente, ritenendo che il provvedimento adottato dall’Amministrazione sia viziato per difetto di motivazione.

Il Collegio nella parte motiva precisa che per condiviso indirizzo l’art. 10-bis della L. 241/1990 (applicabile, dato il suo carattere generale, anche ai procedimenti di sanatoria o di condono edilizio) esiga non solo che l’amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva, con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall’interessato nell’ambito del contraddittorio procedimentale a pena, altrimenti, di svilire il confronto dialettico con l’interessato in un vuoto formalismo (T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 11/10/2021, n. 2132).

Come noto, il preavviso di rigetto di cui al citato art. 10 bis della Legge n. 241/1990 è espressione dell’art 24 della Costituzione in quanto garantisce una effettiva difesa del privato in ogni fase e grado del procedimento amministrativo, consentendo non solo di esercitare il proprio diritto di difesa, ma anche di apportare ulteriori elementi di conoscenza e valutazione.

Tale norma introduce una fase endoprocedimentale nella quale l’Amministrazione è tenuta ad esprimere l’iter logico giuridico che induce l’Amministrazione a respingere l’istanza dell’interessato ed a motivare in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni da quest’ultimo in merito prodotte.

Nella fattispecie il Tar Piemonte ritiene che l’impianto motivazionale del diniego impugnato non risulti conforme alle superiori coordinate, con conseguente annullamento del provvedimento di diniego di condono e obbligo per l’Amministrazione di provvedere al riesame del caso, enunciando (attraverso il visibile raffronto tra il progetto allegato alla domanda di sanatoria e l’attuale consistenza dell’immobile) in modo circostanziato le ragioni ancora eventualmente ostative all’accoglimento dell’istanza di condono e al conguaglio dell’oblazione.

In ragione di tale pronuncia l’Amministrazione dovrà riesaminare la fattispecie e nuovamente pronunciarsi attenendosi alle prescrizioni dettate dal Collegio, considerato che sono stati fissati dal Tar particolari criteri per il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione.

Per principio generale, infatti, nel caso in cui venga accolto il ricorso proposto dall’interessato, con conseguente annullamento degli atti impugnati, l’Amministrazione dovrà pronunciarsi nuovamente attenendosi ai c.d. “principi conformativi” dettati nella sentenza di annullamento e volti ad orientare la futura riedizione del potere dell’Amministrazione a cui quest’ultima dovrà attenersi.

In difetto, i nuovi provvedimenti adottati dall’Amministrazione risulterebbero nulli e/o illegittimi in quanto adottati in violazione dell’art. 21 septies della Legge n. 241/1990, il quale prevede che risulti nullo il provvedimento che sia stato adottato in violazione e/o in elusione del giudicato.

L’Amministrazione, di conseguenza, è tenuta ad attuare un’attività successiva conforme ai canoni di legittimità individuati dalla pronuncia da seguire.