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Termine dei 6 mesi entro cui deve essere presentata la domanda di riconoscimento della causa di servizio

La problematica del termine dei 6 mesi entro cui deve essere presentata la domanda di riconoscimento della causa di servizio è stata di recente affrontata dal T.A.R. Liguria- Genova (con la pronuncia in data 11 agosto 2023 n. 773) che ha ribadito alcuni interessanti principi in merito al momento da cui far decorrere tale termine perentorio, così come meglio illustrato nel capitolo primo del manuale “CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO, PENSIONE PRIVILEGIATA E BENEFICI PER LE VITTIME DEL DOVERE (FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA). NORMATIVA, ITER E CASI PRATICI“.

L’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 461/2001 prevede che il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l’avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio, presenti domanda scritta all’ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell’infermità o della lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, allegando ogni documento utile.

Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefìci previsti dalle disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento.

Il termine dei sei mesi per la presentazione della domanda deve intendersi perentorio non per il riconoscimento della pensione privilegiata, ma solo ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo e degli altri benefici economici connessi al riconoscimento della causa di servizio, quali gli assegni fissi in misura intera in caso di aspettativa per infermità eccedente i dodici mesi consecutivi ed il rimborso delle spese di cura eccedenti le quote a carico del Servizio Sanitario Nazionale (protesi, ricoveri ospedalieri, soggiorni in luoghi di cura specializzati).

Secondo la giurisprudenza oramai del tutto consolidata il termine decadenziale dei 6 mesi previsto dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 461/2001 per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio decorre non dalla mera conoscenza della malattia, ma dal momento dell’esatta percezione della natura e della gravità dell’infermità e del suo nesso causale con un fatto di servizio o del suo aggravamento.

Nel chiarire il concetto di “piena conoscenza” la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che – non qualsiasi conoscenza dell’infermità faccia decorrere il termine semestrale per la presentazione della domanda – ma solo la conoscenza qualificata della consapevolezza di cause ed effetti.

In particolare, qualora la Commissione Medica abbia già formulato un giudizio diagnostico ed abbia adottato un provvedimento medico legale, il termine decorre dalla notificazione di tale provvedimento.

Di recente il T.A.R. Liguria-Genova (con la pronuncia in data 11 agosto 2023 n. 773) si è espresso in materia, fornendo delle significative precisazioni in ordine al termine semestrale per la presentazione della domanda e, in particolare, in relazione al momento da cui far decorrere tale termine.

Nel caso esaminato dal T.A.R. Liguria l’interessato ha proposto ricorso avverso il provvedimento con cui la Guardia di Finanza, pur ritenendo la menomazione dipendente da causa di servizio, ha negato la spettanza dell’equo indennizzo per asserita tardività della relativa istanza in quanto ritenuta presentata oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001.

Il ricorrente, ritenendo al contrario tempestiva la domanda, ha dedotto la violazione di tale norma in quanto il termine decadenziale di sei mesi da essa prevista, come precisato dalla costante giurisprudenza, non decorre dalla mera conoscenza della infermità genericamente intesa, bensì dalla consapevolezza della gravità della malattia contratta e dalla dipendenza di essa da causa di servizio.

Nel caso di specie il ricorrente ha precisato di aver avuto consapevolezza della gravità della patologia non già dalla data di accesso al pronto soccorso o dall’effettuazione della risonanza magnetica, ma solo in seguito alla visita specialistica.

Il T.A.R. Genova ha rammentato che la costante giurisprudenza conferma la tesi del ricorrente, precisando che: “Con riferimento all’infermità per cause di servizio, deve essere preso in considerazione il termine perentorio di sei mesi decorrente non dalla semplice conoscenza dell’infermità, bensì dal momento dell’esatta percezione della natura e della gravità dell’infermità, nonché del suo nesso causale con un fatto di servizio” (Cons Stato, Sez. II, 16/3/2022, n.1901) o la “consapevolezza della dipendenza dell’infermità da causa di servizio” (T.A.R. Lazio-Roma sez. I, 7/4/2021, n. 4113; ID: 07/04/2021, n. 4113; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 12/11/2022, n.487; Cons. St., sez. IV, 26 giugno 2019, n. 4389; Cons. St., sez. III, 15 aprile 2015, n. 1935; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 12 novembre 2020, n. 1654; cfr. anche Cass civ sez. lav., 4/1/2018, n.101).

Pertanto la mera consapevolezza della patologia non comporta la decorrenza del termine di decadenza semestrale per la proposizione della domanda di riconoscimento della causa di servizio ex art. 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 461 del 2001.

Il termine in questione, invece, inizia a decorrere quando viene acquisita la conoscenza della gravità ed irreversibilità della patologia e del nesso causale tra la malattia e l’attività lavorativa svolta”.

Di conseguenza, il T.A.R. ha stabilito che, nel caso sottoposto all’esame del Collegio, il ricorrente aveva tempestivamente trasmesso l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la patologia unitamente a quella di concessione dell’equo indennizzo nel rispetto del termine semestrale di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 461 del 2001, atteso che tale termine non aveva iniziato a decorrere prima del giorno in cui al ricorrente è stata resa nota la diagnosi della natura e della gravità dell’infermità (peraltro senza neppure l’accertamento del nesso eziologico con il servizio prestato, circostanza che avrebbe potuto spostare in avanti la decorrenza del termine decadenziale).

Infatti, a parere del Collegio, gli atti diagnostici precedenti (accesso al pronto soccorso e risonanza magnetica) hanno riscontrato una patologia, senza tuttavia connotarne la gravità e neppure ipotizzarne la correlazione con le prestazioni professionali.

Peraltro, il T.A.R. ha precisato che non si possa ragionevolmente sostenere che la sola effettuazione di esami diagnostici abbia reso evidente al ricorrente il nesso causale tra le condizioni di servizio e l’infermità, atteso che dai due referti non era chiara la gravità, l’irreversibilità e la dipendenza dal servizio prestato.

Di contro, solamente la conoscenza della gravità ed irreversibilità della patologia e del nesso causale tra la malattia ed il servizio svolto fa decorrere il termine in questione.

In conclusione, quindi, il T.A.R. Liguria ha condannato la Guardia di Finanza alla liquidazione in favore del ricorrente dell’equo indennizzo con maggiorazione degli interessi legali dalla data del dovuto all’effettivo soddisfo.