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Alessandra Cavagnetto

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Trasferimenti

Agli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia di Stato la legge prevede che possono essere concesse diverse tipologie di trasferimenti.

– Trasferimento ex art. 42-bis del d.lgs. 151/2001 per l’avvicinamento al coniuge presso il quale risiede il figlio di età inferiore a 3 anni.

L’art. 42-bis del D.lgs. 151/2001, Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche, prevede: “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”.

Di recente la giurisprudenza amministrativa (Tar Liguria 16 novembre 2019, n. 863; Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 maggio 2019 n. 2380) ha ribadito l’applicazione del beneficio in questione anche al personale di polizia e delle forze armate, benché lo stesso non sia testualmente riconducibile alla categoria dei lavoratori appartenenti alle amministrazioni pubbliche ex art 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001. Il Tar Liguria nella predetta pronuncia ha evidenziato che l’applicazione del beneficio in questione è diretta conseguenza dell’art. 1493, comma 1 del D.lgs. n. 66/2010 il quale stabilisce che al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità. Inoltre, (per effetto della modifica introdotta dalla legge 124/2015) l’applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea può essere negata solo per casi o esigenze eccezionali che l’Amministrazione ha l’onere di esporre in modo dettagliato e l’eventuale diniego deve essere supportato da riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del dipendente e alla conseguente sua insostituibilità nell’attuale sede di appartenenza, non potendo le ragioni ostative all’accoglimento della domanda fondarsi su generici riferimenti alle esigenze di servizio.

Il TAR Friuli Venezia Giulia ha annullato il provvedimento del rigetto in quanto l’Amministrazione ha mancato di comunicare al ricorrente il preavviso del rigetto nonostante non vi fossero ragioni di particolare urgenza e non ha motivato compiutamente il provvedimento, basandolo solo su motivazioni di carattere eccezionale (TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 10/02/2017, n. 45). La questione è stata anche affrontata in sede cautelare, anche in questi casi in senso favorevole per il ricorrente. In  particolare è stata accolta l’istanza cautelare per la sospensione dell’efficacia del provvedimento di rigetto dell’istanza in quanto il provvedimento era stato motivato sulla base di questioni organizzative generali, trascurando quindi le esigenze eccezionali che sole possono giustificare il diniego, nonché per la sussistenza di danno grave e irreparabile vista l’età del minore (TAR Lombardia, sez. III, 14/12/2016, ordinanza n. 1603 e TAR Veneto, sez. I, 12/01/2017, ordinanza n. 3). 

– Trasferimento ex art. 33, comma 5 della l. 104/1992 per l’assistenza a persone affette da grave disabilità.

Tale norma, come modificata dal c.d. Collegato lavoro, stabilisce che “a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”. La norma prevede, dunque, la possibilità per il lavoratore dipendente – pubblico o privato – di assistere una persona con handicap grave entro il secondo grado di parentela o affinità, qualora i genitori o il coniuge della persona disabile non siano nella possibilità di assisterlo. A tal fine, il comma 5 prevede che il dipendente possa chiedere il trasferimento presso la sede più vicina possibile al disabile, in modo da garantirgli un’effettiva assistenza. In merito si è pronunciato il Tar Piemonte il quale ha precisato (ordinanza cautelare n. 39/2020 in data 30 gennaio 2020) che l’interesse del parente disabile ad essere assistito dai propri familiari può recedere solo a fronte di esigenze organizzative che siano in grado di incidere sul buon andamento dell’amministrazione. 

-Trasferimento ex art. 78, comma 6, del TU enti locali (D.lgs. 267/2000) per lo svolgimento delle funzioni elettorali affidategli. 

Riguarda il personale militare o della Polizia di Stato (ma anche civili) che siano stati incaricati di funzioni elettive per il cui espletamento è necessario il trasferimento a causa della lontananza dal luogo in cui presta servizio e della frequenza con la quale devono essere svolte le funzioni elettive. 

L’art. 78, comma 6, TU Enti Locali, Doveri e condizione giuridicaGli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. 

– Trasferimento di autorità in particolare trasferimenti per incompatibilità ambientale. 

Il soggetto che può essere sottoposto a questo tipo di trasferimento è esclusivamente il personale militare o della Polizia di Stato che si trovi in una situazione di incompatibilità ambientale o qualora l’Amministrazione presenti esigenze di riorganizzazione del personale (trasferimento d’autorità). 

In relazione ai trasferimenti d’autorità, e in particolare ai trasferimenti per incompatibilità ambientale, si è espresso il TAR Napoli, sez, IV, 07/03/2016, n. 1194 affermando che “ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l’ampia discrezionalità dell’amministrazione, prevale l’interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nell’organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia”. Il TAR esprime in modo chiaro e inequivoco che questo tipo di trasferimento non può in alcun modo costituire una punizione/sanzione per il militare. Inoltre “costituisce misura attraverso la quale si mira a ripristinare le condizioni di sereno e proficuo svolgimento delle attività istituzionali demandate ai dipendenti di un’articolazione periferica della forza armata in questione. Dette condizioni, appunto, di compatibilità ambientale vengono meno in presenza di situazioni […] capaci di compromettere la fiducia reciproca, la leale collaborazione e il complessivo prestigio di cui l’amministrazione deve godere, in uno al corretto ed esemplare rispetto della catena di comando che caratterizza i rapporti della vita militare stessa”.